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Jesolo,lì 05/05/2024   15:07:20


I dati nei fascicoli dei dipendenti vanno tempestivamente aggiornati

 
Il Garante per la protezione dei dati personali è recentemente intervenuto a tutela degli elementi contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti, sancendone l’obbligatorietà del corretto e tempestivo aggiornamento, con riguardo particolare alle qualifiche professionali ed ai titoli di studio acquisiti dai lavoratori. Tale operazione deve essere tempestiva ed effettuata in ogni altro pertinente database dell’azienda. Ciò in quanto la normativa sulla privacy prevede che i dati personali oggetto di trattamento siano esatti e aggiornati. In proposito va rilevato che l’aggiornamento dei dati è un obbligo posto a carico del datore di lavoro, così come altrettanto vincolante è l’ottemperanza alla verifica periodica dell’esattezza dei dati posseduti, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 135/1999. La stessa disposizione prevede anche che sia valutata - in sede di verifica ed aggiornamento - la pertinenza dei dati, la loro completezza, la loro non eccedenza e la effettiva necessità, con riguardo alle finalità perseguite dalla disponibilità dei dati stessi: il tutto anche relativamente a elementi ed informazioni fornite direttamente dall’interessato. Il principio è stato ribadito dall’Autorità garante, che ha accolto il ricorso di un laureato insoddisfatto dell’operato della ditta alla quale aveva chiesto invano, in base alle disposizioni della legge n. 675/1996, l’aggiornamento dei dati relativi al titolo di studio appena conseguito e l’attestazione che la variazione fosse stata portata a conoscenza di tutti coloro ai quali i dati erano stati comunicati. L’archivio dati personali dell’azienda non risultava, infatti, allineato all’organigramma consultabile sulla intranet della società, nel quale il dipendente veniva indicato con il titolo di “dottore”. L’interessato chiedeva inoltre che le spese del ricorso venissero addebitate al datore di lavoro. L’azienda, invitata dal Garante a soddisfare le richieste del dipendente, si dichiarava disponibile a eseguire l’operazione appena in possesso del certificato di laurea, ancora non pervenuto alla direzione competente.
In sede di istruttoria del ricorso, il Garante riconosceva anzitutto la legittimità della richiesta del ricorrente all’aggiornamento dei dati personali ed accertava, inoltre, che il certificato di laurea era stato già trasmesso all’azienda, che aveva in parte adempiuto alle richieste del lavoratore. Il nominativo del ricorrente risultava, infatti, preceduto dal predetto titolo di studio nell’organigramma aziendale pubblicato via Web, oltre che in altri documenti prodotti dallo stesso interessato. Non risultava, invece, aggiornato l’archivio dati personali, ove veniva indicato il solo titolo di studio di ragioniere perito commerciale. Accogliendo l’istanza del ricorrente il Garante ha disposto che la società ne aggiorni i dati, con particolare riferimento al conseguimento del diploma di laurea, fornendo l’attestazione che tale variazione è stata comunicata a tutti coloro ai quali erano stati comunicati i dati del dipendente. Per le spese sostenute dal dipendente per il procedimento è stato inoltre disposto che queste vengano versate direttamente dal datore di lavoro al ricorrente.

 

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