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Jesolo,lì 19/05/2024   05:41:32 |
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Amministrazione
del Personale |
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LAVORO INTERINALE |
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Nozione. Il
lavoro temporaneo viene svolto da un dipendente dell’impresa
fornitrice nell’interesse di un altro soggetto che ne utilizza la
prestazione per soddisfare esigenze di carattere temporaneo. Il
lavoratore interinale, pur essendo assunto e retribuito dall’impresa
fornitrice, che deve essere iscritta ad apposito albo presso il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, svolge la propria
attività sotto la direzione ed il controllo dell’impresa
utilizzatrice. Ambito
di applicazione Il
ricorso al lavoro interinale è ammesso a)
per la temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai
normali assetti produttivi aziendali; b)
per la sostituzione di lavoratori assenti, compresi quelli in
ferie o in malattia, purchè si tratti di fattispecie diverse da quelle
per le quali è vietata la fornitura di manodopera. La
fornitura del lavoro interinale è vietata a)
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero; b)
presso unità produttive nelle quali si sia proceduto entro i
dodici mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; c)
a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione Provinciale
del Lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del
D.lgs. 626/94; d)
per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale. Diritti L’impresa
utilizzatrice impartisce al lavoratore le istruzioni ed ha il diritto
che siano rispettate le norme contrattuali e regolamentari da essa
applicate. Il potere disciplinare viene esercitato dall’impresa
fornitrice. Obblighi A
carico dell’impresa utilizzatrice sono posti i seguenti obblighi: a)
di informare il lavoratore circa l’esigenza di sorveglianza
medica in relazione alle mansioni affidate; b)
di protezione della salute prevista per la generalità dei
dipendenti dell’impresa, con la conseguenza che essa è responsabile
della violazione degli obblighi di sicurezza; c)
di informare l’impresa fornitrice in caso di assegnazione a
mansioni superiori, scattando altrimenti a suo carico l’onere del
pagamento della differenza retributiva; d)
di rispondere in solido con l’impresa fornitrice per il
pagamento della retribuzione e per il versamento dei contributi; e)
di rispondere verso i terzi dei danni arrecati dal lavoratore
nell’esercizio delle sue mansioni; f)
di erogare tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui
fruiscono i lavoratori dell’impresa. Altri
adempimenti I
prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei
lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo
indeterminato stabiliti dalla categoria di appartenenza dell’impresa. Il
lavoratore temporaneo è computato nell’organico dell’impresa
utilizzatrice, fatta eccezione per i limiti numerici in materia di
igiene e di sicurezza sul lavoro. Poiché
le imprese utilizzatrici devono indicare sul mod. DM 10/2 il numero dei
prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento,
invitiamo l’azienda a darci tempestiva comunicazione sia nel caso di
accesso che di recesso al lavoro interinale.
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