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Nozione.

 

Il lavoro temporaneo viene svolto da un dipendente dell’impresa fornitrice nell’interesse di un altro soggetto che ne utilizza la prestazione per soddisfare esigenze di carattere temporaneo.

Il lavoratore interinale, pur essendo assunto e retribuito dall’impresa fornitrice, che deve essere iscritta ad apposito albo presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice.

 

Ambito di applicazione

Il ricorso al lavoro interinale è ammesso

a)       per la temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

b)       per la sostituzione di lavoratori assenti, compresi quelli in ferie o in malattia, purchè si tratti di fattispecie diverse da quelle per le quali è vietata la fornitura di manodopera.

La fornitura del lavoro interinale è vietata

a)       per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b)       presso unità produttive nelle quali si sia proceduto entro i dodici mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

c)       a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione Provinciale del Lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 626/94;

d)       per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale.

 

Diritti

L’impresa utilizzatrice impartisce al lavoratore le istruzioni ed ha il diritto che siano rispettate le norme contrattuali e regolamentari da essa applicate. Il potere disciplinare viene esercitato dall’impresa fornitrice.

 

Obblighi

A carico dell’impresa utilizzatrice sono posti i seguenti obblighi:

a)       di informare il lavoratore circa l’esigenza di sorveglianza medica in relazione alle mansioni affidate;

b)       di protezione della salute prevista per la generalità dei dipendenti dell’impresa, con la conseguenza che essa è responsabile della violazione degli obblighi di sicurezza;

c)       di informare l’impresa fornitrice in caso di assegnazione a mansioni superiori, scattando altrimenti a suo carico l’onere del pagamento della differenza retributiva;

d)       di rispondere in solido con l’impresa fornitrice per il pagamento della retribuzione e per il versamento dei contributi;

e)       di rispondere verso i terzi dei danni arrecati dal lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni;

f)        di erogare tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui fruiscono i lavoratori dell’impresa.

 

Altri adempimenti

I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato stabiliti dalla categoria di appartenenza dell’impresa.

Il lavoratore temporaneo è computato nell’organico dell’impresa utilizzatrice, fatta eccezione per i limiti numerici in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

Poiché le imprese utilizzatrici devono indicare sul mod. DM 10/2 il numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento, invitiamo l’azienda a darci tempestiva comunicazione sia nel caso di accesso che di recesso al lavoro interinale.  

 

 

 

Per informazioni i nostri uffici sono aperti dalla 08,30 alle 12,30 e dalla 15,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì

 

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