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Jesolo,lì 19/05/2024   03:14:13 |
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Amministrazione
del Personale |
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LAVORO A TERMINE |
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Nozione.
Il contratto di lavoro a tempo determinato dà luogo ad un rapporto di lavoro che si caratterizza per la preventiva determinazione della sua durata, estinguendosi automaticamente allo scadere del termine inizialmente fissato. Il
D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 ha riformato interamente la
disciplina dell'apposizione del termine al contratto di lavoro,
abrogando la precedente normativa in materia, nonchè tutte le
disposizioni di legge comunque incompatibili e non espressamente
richiamate nel decreto legislativo.
Pertanto,
viene liberalizzato l'uso del contratto a termine che, in tal modo,
non costituisce più un fatto eccezionale rispetto all'ordinaria
assunzione con contratto a tempo indeterminato e sono solo previsti
limiti quantitativi la cui individuazione è affidata ai contratti
collettivi.
Apposizione
del termine e divieti
I
datori di lavoro potranno utilizzare i contratti a termine ed assumere
per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, oppure
sostitutivo.
L’assunzione
a termine non può essere utilizzata per sostituire lavoratori in
sciopero, in mobilità e in cassa integrazione.
Sono
esclusi dal campo di applicazione della presente normativa i contratti
di formazione e lavoro, i rapporti di apprendistato, le tipologie
contrattuali legate a fenomeni di formazione (tirocini, stages).
Il
termine del rapporto di lavoro deve risultare da un atto scritto,
firmato dal lavoratore per accettazione. In mancanza di questo atto il
rapporto di lavoro si intende a tempo indeterminato. La forma scritta
non è necessaria in caso di rapporto di lavoro del tutto occasionale,
di durata inferiore a 12 giorni.
Le
aziende non in regola con la normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs.
626/94) non possono assumere lavoratori con contratto a termine.
Proroghe, scadenza del termine e successione di contratti
Il
termine del contratto a tempo determinato, inizialmente previsto, può
essere prorogato con il consenso del lavoratore solamente quando la
sua durata iniziale sia inferiore ai tre anni. In tale ipotesi la
proroga è ammessa una sola volta e a condizione che la stessa sia
richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività
lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto originario;
la durata complessiva del rapporto di lavoro a termine non potrà
comunque essere superiore ai tre anni.
Il
contratto a termine può essere rinnovato una o più volte, purchè
fra la scadenza ed il nuovo contratto intercorra un intervallo di 10 o
20 giorni in relazione alla durata del contratto originario,
rispettivamente inferiore o superiore ai sei mesi.
Il
lavoratore, che può essere sottoposto al patto di prova, dovrà
essere adeguatamente formato e gode del diritto ai trattamenti
normativi quali ferie, mensilità aggiuntive, trattamento di fine
rapporto.
I
vincoli numerici sono demandati ai contratti collettivi di lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi per l’individuazione
dei limiti.
I
limiti numerici non si applicano ai contratti di stage, tirocinio, e
ai lavoratori in età superiore ai 55 anni
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