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  Nozione.

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato dà luogo ad un rapporto di lavoro che si caratterizza per la preventiva determinazione della sua durata, estinguendosi automaticamente allo scadere del termine inizialmente fissato.

 

Il D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 ha riformato interamente la disciplina dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, abrogando la precedente normativa in materia, nonchè tutte le disposizioni di legge comunque incompatibili e non espressamente richiamate nel decreto legislativo.

 

Pertanto, viene liberalizzato l'uso del contratto a termine che, in tal modo, non costituisce più un fatto eccezionale rispetto all'ordinaria assunzione con contratto a tempo indeterminato e sono solo previsti limiti quantitativi la cui individuazione è affidata ai contratti collettivi.

 

Apposizione del termine e divieti

 

I datori di lavoro potranno utilizzare i contratti a termine ed assumere per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, oppure sostitutivo.

 

L’assunzione a termine non può essere utilizzata per sostituire lavoratori in sciopero, in mobilità e in cassa integrazione.

 

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente normativa i contratti di formazione e lavoro, i rapporti di apprendistato, le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione (tirocini, stages).

 

Il termine del rapporto di lavoro deve risultare da un atto scritto, firmato dal lavoratore per accettazione. In mancanza di questo atto il rapporto di lavoro si intende a tempo indeterminato. La forma scritta non è necessaria in caso di rapporto di lavoro del tutto occasionale, di durata inferiore a 12 giorni.

 

Le aziende non in regola con la normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626/94) non possono assumere lavoratori con contratto a termine.

 

Proroghe, scadenza del termine e successione di contratti

 

Il termine del contratto a tempo determinato, inizialmente previsto, può essere prorogato con il consenso del lavoratore solamente quando la sua durata iniziale sia inferiore ai tre anni. In tale ipotesi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che la stessa sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto originario; la durata complessiva del rapporto di lavoro a termine non potrà comunque essere superiore ai tre anni.

 

Il contratto a termine può essere rinnovato una o più volte, purchè fra la scadenza ed il nuovo contratto intercorra un intervallo di 10 o 20 giorni in relazione alla durata del contratto originario, rispettivamente inferiore o superiore ai sei mesi.

 

Il lavoratore, che può essere sottoposto al patto di prova, dovrà essere adeguatamente formato e gode del diritto ai trattamenti normativi quali ferie, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto.

 

I vincoli numerici sono demandati ai contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi per l’individuazione dei limiti.

 

I limiti numerici non si applicano ai contratti di stage, tirocinio, e ai lavoratori in età superiore ai 55 anni

   

 

 

Per informazioni i nostri uffici sono aperti dalla 08,30 alle 12,30 e dalla 15,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì

 

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