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Erogazione della sanzione

Prima di procedere ad applicare una sanzione più grave del rimprovero verbale, devono trascorrere cinque giorni “liberi” (non vanno computati né il giorno della contestazione né il giorno finale), dalla contestazione per iscritto dell’addebito.

La sanzione può essere irrogata anche prima della conclusione del predetto periodo se il lavoratore presenta le proprie difese prima del compimento del quinto giorno.

Qualora non venisse irrogata alcuna sanzione, la contestazione viene annullata e le ragioni del lavoratore vengono considerate tacitamente accolte.

 

Recidiva

 Il datore di lavoro non può tenere conto, nell’irrogare la sanzione, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Pertanto, nell’ambito del biennio precedente, si può tenere conto solo delle sanzioni applicate, ma non delle violazioni cui non sia seguito un provvedimento disciplinare.

 

Impugnazione della sanzione

Il lavoratore può impugnare la sanzione erogata o in via giudiziaria o promuovere un tentativo di conciliazione. L’attivazione della procedura arbitrale sospende la sanzione fino alla decisione del collegio.

 

Violazione della procedura

La violazione delle norme procedurali descritte comporta la nullità della sanzione.  

 

 

 

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