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Infortunio in generale.

  Nozione

L’infortunio è l’evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

 

Causa violenta

La causa violenta consiste in un fattore che opera dall’esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo.

 

Occasione di lavoro

Per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolge e nella quale è imminente il rischio di danno del lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da fattori e situazioni proprie del lavoratore, e così qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto.

 

Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro (anche dirigente o preposto).

Il lavoratore che non adempia a tale obbligo perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza.

Il lavoratore è tenuto a far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l’inizio, la continuazione e la guarigione dall’infortunio.

 

Adempimenti del datore di lavoro

Al verificarsi dell’infortunio, il datore di lavoro, deve redigere la richiesta di visita medica di infortunio ed accompagnare, con spese a proprio carico, l’infortunato al più vicino pronto soccorso al fine di sottoporlo a visita medica.

Se l’infortunio è prognosticato guaribile entro tre giorni, non sono previste denunce ma l’evento va riportato nel registro degli infortuni.

Se l’infortunio è prognosticato non guaribile entro tre giorni, deve essere presentata entro due giorni denuncia all’Inail ed all’autorità di pubblica sicurezza. L’evento deve essere riportato nel registro degli infortuni.

In caso di morte o di pericolo di morte deve essere effettuata la comunicazione all’Inail telegraficamente entro 24 ore, facendo seguire entro due giorni la regolare denuncia all’Inail stesso e all’autorità di pubblica sicurezza. L’evento deve essere riportato nel registro degli infortuni.

 

 

Infortunio in itinere.

 

Risarcibilità

Sentenze recenti della cassazione considerano il rischio della strada quale rischio generico gravante su tutti gli utenti.

Ai fini della risarcibilità va chiesto un quid pluris, connesso alle esigenze lavorative, che renda il rischio generico della strada aggravato per il lavoratore.

Gli incidenti riportati nel tragitto casa-lavoro sono risarcibili solo in tre casi tassativi:

1)       quando la strada percorsa presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione ( per esempio strade di montagna);

2)       quando il lavoratore è costretto ad usare l’auto privata per assenza di mezzi pubblici tra la dimora e il lavoro;

3)       quando l’utilizzo dell’auto privata è imposto o autorizzato, per interesse aziendale, dal datore di lavoro.

Inoltre può essere oggetto di valutazione l’ipotesi di risarcibilità del danno quando le condizioni del servizio pubblico sono tali da creare rilevante disagio per il lavoratore prolungandone oltre misura l’assenza dalla famiglia.  

 

 

 

Per informazioni i nostri uffici sono aperti dalla 08,30 alle 12,30 e dalla 15,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì

 

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