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Jesolo,lì 19/05/2024   01:48:49 |
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Amministrazione
del Personale |
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INFORTUNIO |
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Infortunio
in generale.
L’infortunio è l’evento
occorso al lavoratore per causa
violenta in occasione di
lavoro e da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente
al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea
assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre
giorni.
Causa violenta
La causa violenta
consiste in un fattore che opera dall’esterno, con azione intensa e
concentrata nel tempo.
Occasione di lavoro
Per occasione di
lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle
ambientali, in cui l’attività produttiva si svolge e nella quale è
imminente il rischio di danno del lavoratore, sia che tale danno
provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da fattori
e situazioni proprie del lavoratore, e così qualsiasi situazione
ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo
diretto o indiretto.
Adempimenti del lavoratore
Il
lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi
infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio
datore di lavoro (anche dirigente o preposto). Il lavoratore che non
adempia a tale obbligo perde il diritto all’indennità economica
temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di
lavoro ne ha avuto conoscenza. Il
lavoratore è tenuto a far pervenire al datore di lavoro i certificati
medici attestanti l’inizio, la continuazione e la guarigione dall’infortunio.
Adempimenti del datore di lavoro
Al
verificarsi dell’infortunio, il datore di lavoro, deve redigere la
richiesta di visita medica di infortunio ed accompagnare, con spese a
proprio carico, l’infortunato al più vicino pronto soccorso al fine
di sottoporlo a visita medica. Se l’infortunio è
prognosticato guaribile entro tre giorni, non sono previste denunce ma
l’evento va riportato nel registro degli infortuni. Se
l’infortunio è prognosticato non guaribile entro tre giorni, deve
essere presentata entro due giorni denuncia all’Inail ed all’autorità
di pubblica sicurezza. L’evento deve essere riportato nel registro
degli infortuni. In
caso di morte o di pericolo di morte deve essere effettuata la
comunicazione all’Inail telegraficamente entro 24 ore, facendo
seguire entro due giorni la regolare denuncia all’Inail stesso e all’autorità
di pubblica sicurezza. L’evento deve essere riportato nel registro
degli infortuni.
Infortunio in itinere.
Risarcibilità
Sentenze
recenti della cassazione considerano il rischio della strada quale
rischio generico gravante su tutti gli utenti. Ai
fini della risarcibilità va chiesto un quid pluris, connesso alle
esigenze lavorative, che renda il rischio generico della strada
aggravato per il lavoratore. Gli
incidenti riportati nel tragitto casa-lavoro sono risarcibili solo in
tre casi tassativi:
1)
quando la strada percorsa presenti rischi
diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione ( per esempio
strade di montagna);
2)
quando il lavoratore è costretto ad usare l’auto
privata per assenza di mezzi pubblici tra la dimora e il lavoro;
3)
quando l’utilizzo dell’auto privata è
imposto o autorizzato, per interesse aziendale, dal datore di lavoro. Inoltre può essere
oggetto di valutazione l’ipotesi di risarcibilità del danno quando
le condizioni del servizio pubblico sono tali da creare rilevante
disagio per il lavoratore prolungandone oltre misura l’assenza dalla
famiglia.
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