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Jesolo,lì 19/05/2024   01:48:49 |
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Amministrazione
del Personale |
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LICENZIAMENTO |
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NozioneIl
licenziamento è la manifestazione della volontà del datore di lavoro
di risolvere il rapporto di lavoro subordinato. Il tipo di
licenziamento differisce in relazione al numero di lavoratori
interessati ed in relazione alle ragioni per cui viene intimato.
Il
datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro senza motivare
la decisione unicamente nei confronti di lavoratori domestici, di
lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile, di dirigenti e
di lavoratori in periodo di prova.
I
licenziamenti individuali possono, inoltre, derivare da giustificato
motivo o da giusta causa.
Il
licenziamento privo della forma scritta, essendo nullo per difetto di
forma, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, non produce
effetti e non è idoneo a determinare l’estinzione del rapporto di
lavoro. Ne consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel
posto di lavoro.
Sulla
stessa questione anche la Corte Costituzionale è intervenuta, in
tempi recenti, affermando che il licenziamento verbale non produce
alcun effetto, con la conseguenza che esso non incide sulla
continuità del rapporto di lavoro e, quindi, il lavoratore non perde
il diritto alla retribuzione fino alla riammissione in servizio.
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