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Nozione

 

Costituisce giusta causa di licenziamento ogni fatto o comportamento obiettivamente idoneo a far venir meno il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore che costituisce il presupposto essenziale della collaborazione e quindi della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

 

Accertamento della giusta causa

Ai fini dell’accertamento della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza ha escluso la possibilità di un giudizio in astratto circa l’idoneità del fatto contestato al lavoratore ad incidere sul vincolo fiduciario del rapporto di lavoro.

Secondo la Corte di Cassazione occorre valutare, caso per caso, la qualità del rapporto intercorso fra le parti e lo specifico comportamento posto in essere dal dipendente.

Un fatto che può incidere irreparabilmente sul vincolo fiduciario se imputabile ad un impiegato con funzioni direttive, può risultare meno grave se commesso da un addetto alle pulizie per il quale il vincolo fiduciario non è di regola altrettanto intenso.

 

Rilevanza di fatti estranei all’attività lavorativa

Secondo la giurisprudenza i comportamenti del lavoratore estranei all’attività lavorativa possono costituire giusta causa di licenziamento solo se per la loro natura e gravità evidenziano obiettivamente l’inaffidabilità professionale del lavoratore a svolgere le specifiche mansioni alle quali è stato assegnato.

 

Entità del danno provocato dal lavoratore

Ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento non è necessario che il lavoratore abbia provocato un danno patrimoniale di rilevante entità, né che un danno si sia in concreto verificato, essendo sufficiente un mero pericolo obiettivo di danno.

 

Giusta causa ed esiti del giudizio penale

E’ stato ritenuto che il datore di lavoro che contesti al dipendente la commissione di un reato non debba necessariamente attendere la sentenza di condanna del giudice penale per l’intimazione del licenziamento.

 

Onere della prova

L’onere della prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento spetta, ai sensi della Legge 604/1996, al datore di lavoro.

 

Licenziamento disciplinare

Ogni qualvolta sia stato intimato in relazione alla violazione da parte del lavoratore degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, il licenziamento per giusta causa può assumere la natura di licenziamento disciplinare. In tali casi il licenziamento deve essere intimato con l’osservanza della procedura prevista dalla Legge 300/1970, pena l’illegittimità.

 

 

 

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