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Jesolo,lì 19/05/2024   01:25:46 |
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LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA |
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Nozione Costituisce
giusta causa di licenziamento ogni fatto o comportamento
obiettivamente idoneo a far venir meno il vincolo fiduciario tra
datore di lavoro e lavoratore che costituisce il presupposto
essenziale della collaborazione e quindi della sussistenza del
rapporto di lavoro subordinato. Accertamento della giusta causaAi
fini dell’accertamento della sussistenza di una giusta causa di
licenziamento, la giurisprudenza ha escluso la possibilità di un
giudizio in astratto circa l’idoneità del fatto contestato al
lavoratore ad incidere sul vincolo fiduciario del rapporto di lavoro. Secondo
la Corte di Cassazione occorre valutare, caso per caso, la qualità
del rapporto intercorso fra le parti e lo specifico comportamento
posto in essere dal dipendente. Un
fatto che può incidere irreparabilmente sul vincolo fiduciario se
imputabile ad un impiegato con funzioni direttive, può risultare meno
grave se commesso da un addetto alle pulizie per il quale il vincolo
fiduciario non è di regola altrettanto intenso. Rilevanza di fatti estranei all’attività lavorativaSecondo
la giurisprudenza i comportamenti del lavoratore estranei
all’attività lavorativa possono costituire giusta causa di
licenziamento solo se per la loro natura e gravità evidenziano
obiettivamente l’inaffidabilità professionale del lavoratore a
svolgere le specifiche mansioni alle quali è stato assegnato. Entità del danno provocato dal lavoratoreAi
fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento non è
necessario che il lavoratore abbia provocato un danno patrimoniale di
rilevante entità, né che un danno si sia in concreto verificato,
essendo sufficiente un mero pericolo obiettivo di danno. Giusta causa ed esiti del giudizio penaleE’ stato ritenuto che il datore di lavoro che contesti al dipendente la commissione di un reato non debba necessariamente attendere la sentenza di condanna del giudice penale per l’intimazione del licenziamento. Onere della provaL’onere
della prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento
spetta, ai sensi della Legge 604/1996, al datore di lavoro. Licenziamento disciplinareOgni
qualvolta sia stato intimato in relazione alla violazione da parte del
lavoratore degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, il
licenziamento per giusta causa può assumere la natura di
licenziamento disciplinare. In tali casi il licenziamento deve essere
intimato con l’osservanza della procedura prevista dalla Legge
300/1970, pena l’illegittimità. |
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