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Jesolo,lì 19/05/2024   02:35:46 |
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Amministrazione
del Personale |
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ISPETTORI PREVIDENZIALI |
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Gli
ispettori degli enti previdenziali, durante l’espletamento delle
loro funzioni, rivestono la qualifica di polizia amministrativa e
pertanto agli stessi è preclusa la facoltà di contestare
contravvenzioni. L’attività
è finalizzata al controllo del rispetto delle norme concernenti la
previdenza e l’assistenza sociale. Nell’ambito
del predetto fine, sono riservati agli ispettori il a)
potere di ispezione e di accesso: ai luoghi di lavoro,
essendo preclusa la privata dimora del datore di lavoro, salvo che
l’interessato non presti per iscritto il proprio consenso; b)
potere di accertamento: consiste nella facoltà di
visionare i documenti ed intervistare le persone, per la verifica del
corretto adempimento dell’obbligo assicurativo; c)
potere di sequestro di cose che possono costituire la
prova dell’illecito amministrativo; d)
potere di contestazione: consiste nell’obbligo di
comunicare al trasgressore l’accertamento dell’infrazione; e)
potere di diffida con riferimento ai soli fatti
espressamente accertati. Documento
di riconoscimento Gli ispettori degli enti previdenziali, su richiesta del datore di lavoro, hanno l’obbligo di presentare il documento di riconoscimento ad essi rilasciato dagli istituti di appartenenza. Obbligo di firma Gli
ispettori devono porre la data e la firma sotto l’ultima
scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia
controfirmata dal datore di lavoro. |
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