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Jesolo,lì 19/05/2024   04:06:33 |
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Amministrazione
del Personale |
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OBBLIGHI INFORMATIVI DEL DATORE DI LAVORO |
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Obblighi informativi Il datore di lavoro è tenuto a fornire ad ogni lavoratore adeguate informazioni su: ð rischi per la sicurezza e salute legati all’attività svolta dall’impresa, ð rischi per la sicurezza e salute legati alle mansioni svolte dal dipendente, con riferimento alle disposizioni legali ed aziendali in vigore, ð pericoli connessi all’utilizzo di sostanze nocive, ð misure di protezione e prevenzione adottate in azienda, ð procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori, ð i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di lotta antincendio, salvataggio, pronto soccorso e prevenzione incendi, ð la figura e le funzioni del responsabile del servizio di protezione e del medico competente. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a fornire le informazioni che riguardano i rischi e le misure di prevenzione adottate anche ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori con contratto di portierato. Obblighi formativi Il datore di lavoro è tenuto: ð fornire ai lavoratori (compresi i lavoratori a domicilio e portieri) una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e salute, ð fornire al rappresentante per la sicurezza una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, in modo da impartirgli le nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi, ð formare adeguatamente i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. |
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