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Jesolo,lì 05/05/2024   19:42:11 |
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Amministrazione
del Personale |
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Apprendistato e stagionalità |
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Mettiamo a disposizione dei Signori Clienti
una nota della Direzioen Provinciale del Lavoro riferita alla disciplina
dell’apprendistato - possibilità di svolgimento in
cicli stagionali ai sensi dell’art.21, 4° comma, L.56/1987. Venezia, 14
maggio 2002 U.O.:
Ris.Umane Prot.
n. 23109 Consiglio
Provinciale dell’Ordine di Venezia Via F.lli
Bandiera n. 53/L Venezia /
Marghera FAX N. 041 /
5090584 “Nella
questione in oggetto, occorre – ad avviso dello scrivente – prendere
le mosse dall’art. 16 della legge 24.6.1997 n. 196 che al comma 1 ha
stabilito una durata dell’apprendistato non inferiore a 18 mesi ed al
comma successivo ha collegato “le relative agevolazioni
contributive” alla partecipazione degli apprendisti alle iniziative di
formazione esterna all’azienda proposta dall’amministrazione
pubblica competente. Questo
rilievo conferito alla formazione – confermato peraltro dai vari
Decreti attuativi (8.4.98 – 20.5.99 – 7.10.99 – 28.2.00) pare
dimostrare l’attenzione del legislatore verso l’altra causa –
quella dell’addestramento – che caratterizza la natura giuridica
“a causa mista” (oltre alla prestazione lavorativa) del contratto di
apprendistato. In
questo quadro di riferimento sembra del tutto da escludere che il
rapporto di apprendistato possa trovare fondamento esclusivamente nelle
esigenze soggettive del datore di lavoro (necessità di personale,
volontà di risparmio contributivo) senza alcun rispetto per le finalità
dello speciale istituto, rispetto che è invece posto (art.16 cit. co.2)
a fondamento del particolare (e vantaggioso) trattamento contributivo. Non
sembra giusto dunque chiedere in astratto se l’apprendistato possa
coniugarsi con la stagionalità, quanto piuttosto verificare se nel
singolo caso (o nella somma di casi analoghi) le parti del contratto
siano in grado di rispettarne in concreto la causa mista. Per
essere espliciti un rapporto che abbia una durata oltremodo limitata –
e non inserita in un piano programmatico che rispetti la durata minima
dell’istituto (18 mesi) – ovvero sia posto in essere da un’azienda
operante saltuariamente in determinati periodi dell’anno, sarebbe
destinato a subire le conseguenze della nullità di una delle due cause,
con conseguente - ad avviso dello scrivente, trasformazione in ordinario
rapporto di lavoro. Viceversa
apparirebbe allo scrivente in linea con il quadro normativo generale
prima delineato, un rapporto di apprendistato collocato in una
pianificazione – anche pattizia – che assicuri: -
non
solo la durata minima -
ma
anche la partecipazione effettiva dell’apprendista all’attività
formativa esterna programmata dalla Regione. Infatti
la durata minima di 18 mesi diluita, ad esempio, oltre le due annualità
impedirebbe, già potenzialmente, l’acquisizione di una professionalità
che sarebbe solo “saltuariamente” esercitata e non adeguatamente
completata con il soddisfacimento dell’obbligo formativo. A
conclusione delle suesposte considerazioni, appare infine, opportuno
rilevare che – a parere dello scrivente – alla “costruzione d’un
quadro di compatibilità dell’apprendistato nel lavoro stagionale, non
possono non concorrere – ciascuno nell’ambito di competenza e
secondo le rispettive valutazioni – l’INPS (per gli aspetti
contributivi), la Regione e l’Ente Veneto Lavoro (per le
interconnessioni incontro domanda di lavoro e formazione) ed,
ovviamente, le Parti Sociali.” Si
coglie tuttavia anche l’occasione per trasmettere una nota che sul
medesimo argomento è pervenuta dal Ministero ed alle cui indicazioni si
adeguerà questo ufficio. (omissis)
IL DIRETTORE -Dr.Michele
MONACO- |
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