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Mettiamo a disposizione dei Signori Clienti una nota della Direzioen Provinciale del Lavoro riferita alla disciplina dell’apprendistato - possibilità di svolgimento in cicli stagionali ai sensi dell’art.21, 4° comma, L.56/1987.

 DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VENEZIA:  Nota n. 23109 del 14 maggio 2002

   

Venezia, 14 maggio 2002

 

U.O.: Ris.Umane

Prot. n. 23109

  Ai Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale dell’Ordine di Venezia

Via F.lli Bandiera n. 53/L

Venezia / Marghera

FAX N. 041 / 5090584

 

  OGGETTO: Apprendistato e stagionalità.

    In riscontro a quanto richiesto circa la materia in oggetto, si riporta stralcio di una nota trasmessa in merito da questo ufficio.

 

 

“Nella questione in oggetto, occorre – ad avviso dello scrivente – prendere le mosse dall’art. 16 della legge 24.6.1997 n. 196 che al comma 1 ha stabilito una durata dell’apprendistato non inferiore a 18 mesi ed al comma successivo ha collegato “le relative agevolazioni contributive” alla partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all’azienda proposta dall’amministrazione pubblica competente.

Questo rilievo conferito alla formazione – confermato peraltro dai vari Decreti attuativi (8.4.98 – 20.5.99 – 7.10.99 – 28.2.00) pare dimostrare l’attenzione del legislatore verso l’altra causa – quella dell’addestramento – che caratterizza la natura giuridica “a causa mista” (oltre alla prestazione lavorativa) del contratto di apprendistato.

In questo quadro di riferimento sembra del tutto da escludere che il rapporto di apprendistato possa trovare fondamento esclusivamente nelle esigenze soggettive del datore di lavoro (necessità di personale, volontà di risparmio contributivo) senza alcun rispetto per le finalità dello speciale istituto, rispetto che è invece posto (art.16 cit. co.2) a fondamento del particolare (e vantaggioso) trattamento contributivo.

Non sembra giusto dunque chiedere in astratto se l’apprendistato possa coniugarsi con la stagionalità, quanto piuttosto verificare se nel singolo caso (o nella somma di casi analoghi) le parti del contratto siano in grado di rispettarne in concreto la causa mista.

Per essere espliciti un rapporto che abbia una durata oltremodo limitata – e non inserita in un piano programmatico che rispetti la durata minima dell’istituto (18 mesi) – ovvero sia posto in essere da un’azienda operante saltuariamente in determinati periodi dell’anno, sarebbe destinato a subire le conseguenze della nullità di una delle due cause, con conseguente  - ad avviso dello scrivente, trasformazione in ordinario rapporto di lavoro.

Viceversa apparirebbe allo scrivente in linea con il quadro normativo generale prima delineato, un rapporto di apprendistato collocato in una pianificazione – anche pattizia – che assicuri:

-          non solo la durata minima

-          ma anche la partecipazione effettiva dell’apprendista all’attività formativa esterna programmata dalla Regione.

Infatti la durata minima di 18 mesi diluita, ad esempio, oltre le due annualità impedirebbe, già potenzialmente, l’acquisizione di una professionalità che sarebbe solo “saltuariamente” esercitata e non adeguatamente completata con il soddisfacimento dell’obbligo formativo.

A conclusione delle suesposte considerazioni, appare infine, opportuno rilevare che – a parere dello scrivente – alla “costruzione d’un quadro di compatibilità dell’apprendistato nel lavoro stagionale, non possono non concorrere – ciascuno nell’ambito di competenza e secondo le rispettive valutazioni – l’INPS (per gli aspetti contributivi), la Regione e l’Ente Veneto Lavoro (per le interconnessioni incontro domanda di lavoro e formazione) ed, ovviamente, le Parti Sociali.”

 

Si coglie tuttavia anche l’occasione per trasmettere una nota che sul medesimo argomento è pervenuta dal Ministero ed alle cui indicazioni si adeguerà questo ufficio. (omissis)

  Distinti saluti.

 

                                                                                          IL DIRETTORE

-Dr.Michele MONACO-

 

 

Per informazioni i nostri uffici sono aperti dalla 08,30 alle 12,30 e dalla 15,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì

 

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