TREMONTI
BIS
Legge
383 del 18 ottobre 2001 art. 4 e 5
L’agevolazione prevista
dall’art. 4 riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi
realizzati successivamente al 30 giugno 2001 e fino al 31 dicembre
2002, consentendone l’esclusione dall’imposizione del reddito d’impresa
e di lavoro autonomo per un
ammontare pari al 50% del valore degli investimenti in eccedenza
rispetto alla media degli stessi
realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti.
Soggetti interessati sono i
titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo la cui attività
non sia iniziata o cessata successivamente al 25 ottobre 2001. Poiché
la norma non richiede particolari adempimenti contabili possono
goderne sia i soggetti in regime di contabilità semplificata che i
soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari, purché in
grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti. Per le
imprese che adottano il sistema della contabilità ordinaria tale
incentivo può determinare sia una riduzione dell’utile assoggettato
ad imposizione, che
generare od incrementare una perdita già esistente.
Come determinare l’ammontare dell’incentivo fiscale.
E’ anzitutto necessario determinare l’ammontare degli investimenti
in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 1 luglio 2001- 31
dicembre 2001; successivamente determinare la media aritmetica degli
investimenti netti relativa al periodo 1 gennaio 1996 – 31 dicembre
2000, escludendo dal calcolo l’anno con l’importo più elevato,
effettuare la differenza tra il primo importo ed il secondo e
calcolarne il 50%. Per l’esercizio 2002 i periodi di riferimento si
modificano in 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2002 per l’ammontare
investimenti, ed in 1 gennaio 1997 – 31 gennaio 2001per
il calcolo della media.
L’ammontare degli
investimenti netti è ottenuto diminuendo l’importo degli
investimenti lordi relativo a ciascun esercizio, cioè il costo d’acquisto
dei beni al netto di eventuali contributi in conto capitale ricevuti o
rivalutazioni, con il valore di realizzo ottenuto dalla cessione dei
beni strumentali stessi, o con il valore normale qualora siano
destinati al consumo personale dell’imprenditore o del lavoratore
autonomo o comunque a
finalità estranee all’attività, ciò anche nel caso di beni
acquistati usati. Qualora in un periodo d’imposta il valore dei
disinvestimenti fosse maggiore a quello degli investimenti, l’importo
di riferimento per il calcolo della media sarà pari a zero.
Esempio:
INVESTIMENTI
NETTI = INVESTIMENTI LORDI
- CESSIONI
Anno
d’imposta
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
Totale
|
Investimenti netti
|
10.000
|
16.000
|
25.000
|
20.000
|
14.000
|
85.000
|
85.000 – 25.000 (valore
maggiore del quinquennio) = 60.000
þ
60.000 : 4anni = 15.000 media
investimenti
Investimenti netti anno 2001:
£ 23.000
Investimenti
netti anno 2001
|
media
del quinquennio
|
Eccedenza investimenti
|
Agevolazione Tremonti
|
23.000
|
15.000
|
8.000
|
4.000
|
Investimenti detassabili sono:
§
Impianti di nuova
costruzione siti in Italia per la realizzazione dei quali si sono
impiegati beni nuovi; qualora si utilizzino beni usati è necessario
che il costo complessivo di questi ultimi non sia di rilevante entità
rispetto al costo complessivamente sostenuto.
§
Completamento di opere
sospese.
§
Ampliamento,
riattivazione ed ammodernamento di impianti già esistenti, cioè
interventi volti ad aumentarne la potenzialità e la produttività,
anche se relativi ad impianti non di proprietà ma acquisiti mediante
contratto di locazione; ampliamento ed ammodernamento non vanno
confusi con le spese di ordinaria manutenzione. Danno diritto all’agevolazione
anche le spese sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici, di
riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Se l’acquisto
riguarda un impianto già usato che successivamente viene completato o
riportato in funzionamento, l’agevolazione non riguarderà il costo
d’acquisto del bene poiché usato, mentre interesserà le spese
sostenute per i successivi interventi.
§
Acquisto di beni
strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria
(leasing). Se l’acquisto avviene mediante contratto di
locazione finanziaria per beneficiare dell’incentivo fiscale sono
necessari la sottoscrizione del contratto di leasing, l’esistenza di
un verbale di consegna del bene e l’attestazione del costo sostenuto
dalla società di leasing, non è invece necessario il riscatto del
bene entro l’anno 2002.
Nello
specifico beni strumentali agevolabili sono:
§
Beni immobili definibili strumentali per natura, cioè immobili dotati di
caratteristiche tali da renderli non suscettibili di diversa
utilizzazione senza subire radicali trasformazioni; sostanzialmente si
tratta degli immobili classificati nelle categorie catastali A/10, B,
C, D, E, anche per questi permane il requisito della novità.
§
Tra i beni immateriali
sono agevolabili solo le immobilizzazioni in senso tecnico quali ad esempio diritti di brevetto, concessioni, licenze, marchi,
diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, restano pertanto
esclusi i meri costi quali ad
esempio l’avviamento, i costi di ricerca e sviluppo ed i costi
pubblicitari.
§
Le aree fabbricabili
rientrano tra gli investimenti detassabili solo se acquistate dopo il
30 giugno 2001 e se entro il 31 dicembre 2001 hanno preso avvio i
lavori di costruzione del fabbricato.
§
Per i mezzi di
trasporto l’importo
agevolabile sarà l’intero costo d’acquisto per gli automezzi,
mentre per le autovetture sarà pari al 50% del costo d’acquisto
fino ad un massimo di £ 35.000.000.
§
Le spese sostenute per la
formazione e l’aggiornamento del personale, nonché i costi dei
servizi utilizzabili dal personale (es. assistenza negli asili nido),
in questo caso, diversamente da quanto avviene per i beni strumentali,
l’incentivo fiscale riguarda l’intero ammontare delle spese
sostenute senza necessità di effettuare confronto con la media degli
anni precedenti.
Data rilevante dell’investimento per beneficiare dell’agevolazione.
Per i beni acquistati da terzi l’investimento si considera
effettuato, alla data di stipulazione dell’atto per gli immobili, al
momento della consegna o della spedizione per i beni mobili e per
quelli acquisiti con contratto di leasing.
Vincolo della permanenza dei beni strumentali.
La possibilità di usufruire della detassazione è vincolata alla
permanenza dei beni oggetto dell’investimento agevolato nell’impresa
per un determinato periodo, pari a cinque anni dal momento dell’acquisto
per i beni immobili e a due anni per gli altri beni. Il mancato
rispetto del divieto di cessione comporta la revoca totale del
beneficio.