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Circolare Fiscale: "Tremonti Bis"
30/04/2002 - a cura della Dott.ssa Catia Fornasiere
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TREMONTI  BIS

Legge  383 del 18 ottobre 2001 art. 4 e 5

L’agevolazione prevista dall’art. 4 riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati successivamente al 30 giugno 2001 e fino al 31 dicembre 2002, consentendone l’esclusione dall’imposizione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo per  un ammontare pari al 50% del valore degli investimenti in eccedenza rispetto alla media degli stessi  realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti.

Soggetti interessati sono i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo la cui attività non sia iniziata o cessata successivamente al 25 ottobre 2001. Poiché la norma non richiede particolari adempimenti contabili possono goderne sia i soggetti in regime di contabilità semplificata che i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari, purché in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti. Per le imprese che adottano il sistema della contabilità ordinaria tale incentivo può determinare sia una riduzione dell’utile assoggettato ad imposizione,  che generare od incrementare una perdita già esistente.

Come determinare l’ammontare dell’incentivo fiscale. E’ anzitutto necessario determinare l’ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 1 luglio 2001- 31 dicembre 2001; successivamente determinare la media aritmetica degli investimenti netti relativa al periodo 1 gennaio 1996 – 31 dicembre 2000, escludendo dal calcolo l’anno con l’importo più elevato, effettuare la differenza tra il primo importo ed il secondo e calcolarne il 50%. Per l’esercizio 2002 i periodi di riferimento si modificano in 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2002 per l’ammontare investimenti, ed in 1 gennaio 1997 – 31 gennaio 2001per  il calcolo della media.

L’ammontare degli investimenti netti è ottenuto diminuendo l’importo degli investimenti lordi relativo a ciascun esercizio, cioè il costo d’acquisto dei beni al netto di eventuali contributi in conto capitale ricevuti o rivalutazioni, con il valore di realizzo ottenuto dalla cessione dei beni strumentali stessi, o con il valore normale qualora siano destinati al consumo personale dell’imprenditore o del lavoratore autonomo o comunque  a finalità estranee all’attività, ciò anche nel caso di beni acquistati usati. Qualora in un periodo d’imposta il valore dei disinvestimenti fosse maggiore a quello degli investimenti, l’importo di riferimento per il calcolo della media sarà pari a zero.

Esempio:

INVESTIMENTI   NETTI = INVESTIMENTI LORDI  -  CESSIONI

Anno d’imposta

1996

1997

1998

1999

2000

 Totale 

Investimenti  netti

10.000

16.000

25.000

20.000

14.000

85.000

85.000 – 25.000 (valore maggiore del quinquennio) = 60.000    þ    60.000 : 4anni = 15.000  media investimenti

Investimenti netti anno 2001:  £ 23.000

Investimenti netti anno 2001

media del quinquennio

Eccedenza investimenti

Agevolazione Tremonti

23.000

15.000

8.000

4.000

 

 

Investimenti detassabili sono:

§     Impianti di nuova costruzione siti in Italia per la realizzazione dei quali si sono impiegati beni nuovi; qualora si utilizzino beni usati è necessario che il costo complessivo di questi ultimi non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.

§     Completamento di opere sospese.

§     Ampliamento, riattivazione ed ammodernamento di impianti già esistenti, cioè interventi volti ad aumentarne la potenzialità e la produttività, anche se relativi ad impianti non di proprietà ma acquisiti mediante contratto di locazione; ampliamento ed ammodernamento non vanno confusi con le spese di ordinaria manutenzione. Danno diritto all’agevolazione anche le spese sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Se l’acquisto riguarda un impianto già usato che successivamente viene completato o riportato in funzionamento, l’agevolazione non riguarderà il costo d’acquisto del bene poiché usato, mentre interesserà le spese sostenute per i successivi interventi.  

§     Acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria  (leasing). Se l’acquisto avviene mediante contratto di locazione finanziaria per beneficiare dell’incentivo fiscale sono necessari la sottoscrizione del contratto di leasing, l’esistenza di un verbale di consegna del bene e l’attestazione del costo sostenuto dalla società di leasing, non è invece necessario il riscatto del bene entro l’anno 2002.

Nello specifico beni strumentali agevolabili sono:

§     Beni immobili  definibili strumentali per natura, cioè immobili dotati di caratteristiche tali da renderli non suscettibili di diversa utilizzazione senza subire radicali trasformazioni; sostanzialmente si tratta degli immobili classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D, E, anche per questi permane il requisito della novità.

§     Tra i beni immateriali sono agevolabili solo le immobilizzazioni in senso tecnico quali  ad esempio diritti di brevetto, concessioni, licenze, marchi, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, restano pertanto esclusi i meri costi quali  ad esempio l’avviamento, i costi di ricerca e sviluppo ed i costi pubblicitari.

§     Le aree fabbricabili rientrano tra gli investimenti detassabili solo se acquistate dopo il 30 giugno 2001 e se entro il 31 dicembre 2001 hanno preso avvio i lavori di costruzione del fabbricato.

§     Per i mezzi di trasporto  l’importo agevolabile sarà l’intero costo d’acquisto per gli automezzi, mentre per le autovetture sarà pari al 50% del costo d’acquisto fino ad un massimo di £ 35.000.000.

§     Le spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento del personale, nonché i costi dei servizi utilizzabili dal personale (es. assistenza negli asili nido), in questo caso, diversamente da quanto avviene per i beni strumentali, l’incentivo fiscale riguarda l’intero ammontare delle spese sostenute senza necessità di effettuare confronto con la media degli anni precedenti.

Data rilevante dell’investimento per beneficiare dell’agevolazione. Per i beni acquistati da terzi l’investimento si considera effettuato, alla data di stipulazione dell’atto per gli immobili, al momento della consegna o della spedizione per i beni mobili e per quelli acquisiti con contratto di leasing.

Vincolo della permanenza dei beni strumentali. La possibilità di usufruire della detassazione è vincolata alla permanenza dei beni oggetto dell’investimento agevolato nell’impresa per un determinato periodo, pari a cinque anni dal momento dell’acquisto per i beni immobili e a due anni per gli altri beni. Il mancato rispetto del divieto di cessione comporta la revoca totale del beneficio.

 

 

 

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