SOPPRESSIONE E SEMPLIFICAZIONE
DI
ADEMPIMENTI FISCALI PER L’ANNO 2002
Con
la Legge Tremonti Bis e con il Decreto del Presidente della Repubblica
n. 435 del 07/12/2001 è stata prevista la soppressione di taluni
adempimenti e la semplificazione di altri, ritenuti onerosi per i
contribuenti e non essenziali per l’attività di controllo dell’Amministrazione
Finanziaria.
Una
prima semplicazione riguarda la soppressione dell’obbligo di
vidimazione iniziale del libro giornale, del libro degli inventari,
dei registri IVA e dei registri obbligatori ai fini delle imposte sul
reddito, rimane in vigore solo la formalità di numerazione
progressiva delle pagine ed il pagamento dell’imposta di bollo.
La
soppressione dell’obbligo di vidimazione iniziale dei registri rende
non più sanzionabili le irregolarità commesse anche prima dell’entrata
in vigore della legge (25/10/2001), in base al principio che nessuno
può essere assoggettato a sanzione per un fatto che non costituisce
più violazione grazie ad una legge intervenuta posteriormente.
Un’ulteriore
semplificazione esonera le imprese ed i professionisti in contabilità
ordinaria dalla tenuta dei registri IVA ed del libro dei cespiti
ammortizzabili, purchè le registrazioni sul libro giornale e sul
registro cronologico degli incassi e dei pagamenti vengano effettuate
entro i termini previsti (si ha solo l’obbligo in caso di richiesta
da parte dell’Amministrazione Finanziaria di fornire tutti i dati).
Allo
stesso modo le imprese ed i professionisti in contabilità
semplificata possono non tenere il registro dei cespiti ammortizzabili
a condizione che siano in grado di fornire la documentazione per il
calcolo delle quote di ammortamento dei beni , se richiesta dall’Amministrazione.
Sono
stati semplificati anche gli adempimenti che venivano richiesti per
dimostrare la perdita dei beni per eventi indipendenti dalla volontà
del proprietario, quali furti o calamità. Potrà essere
autocertificato il valore complessivo del bene perduto con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa entro 30
giorni dall’evento in questione o dal momento in cui se ne ha avuta
conoscenza.
E’
stato differito il termine per effettuare l’annotazione dei
corrispettivi certificati con ricevuta o con scontrino fiscale al 15
del mese successivo, con la possibilità di effettuare un’unica
registrazione mensile; è stato anche eliminato l’obbligo di
allegare gli scontrini riepilogativi giornalieri al registro dei
corrispettivi.
E’
stato eliminato l’obbligo di annotare sul registro delle fatture
emesse i dati relativi al plafond maturato ed utilizzato
periodicamente. Rimane l’onere di fornire, in caso di richiesta da
parte dell’Amministrazione, i dati del plafond maturato ed
utilizzato fino al secondo mese precedente a quello di riferimento.
Un’ulteriore
semplificazione consiste nella soppressione dell’obbligo di annotare
le liquidazioni IVA nei registri e di presentare le dichiarazioni
periodiche mensili e trimestrali.