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Circolare Fiscale: La Finanziaria 2002"
30/4/2002 - a cura della Dott.ssa Catia Fornasiere

Emersione dell’economia sommersa
Modificazione all’imposta sulle insegne
Potenziamento della giustizia tributaria
Disposizioni per l’autotrasporto

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pagina 10


Emersione dell’economia sommersa
(Comma 15).

Tale disposizione proroga il termine per la presentazione della dichiarazione d’emersione dal 28 febbraio al 30 giugno 2002. Il periodo d’imposta agevolato di tre anni decorre dalla data d’entrata in vigore della legge n. 383, cioè 25 ottobre 2001, indipendentemente dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione; inoltre si è stabilito che l’imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori e dagli esercenti arti e professioni ,è sostitutiva solo di Irpef e Irpeg, non anche di Irap. Il pagamento di tale imposta sostitutiva, nonché della contribuzione sostitutiva dovuta in relazione ai lavoratori fatti emergere, può essere effettuato o in un’unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione, o in forma dilazionata composta da 24 rate mensili maggiorate degli interessi legali, la prima delle quali deve comunque essere versata entro il 30 giugno 2002.

 

 

articolo  10 - Modificazioni all’imposta sulle insegne di esercizio.

L’articolo 10 della legge finanziaria 2002 apporta una radicale revisione dell’imposta pubblicitaria sulle insegne di esercizio, prevedendone l’abolizione per gli esercenti attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede dell’impresa, o i locali in cui si svolge l’attività  della stessa, con insegne aventi una superficie complessiva non superiore a  5 metri quadrati. E’ tuttavia rimessa ai comuni la facoltà di prevedere l’esonero dal pagamento dell’imposta anche per insegne di dimensioni superiori a suddetto limite.

Per “insegna d’esercizio” s’intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da simboli o da marchi, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Sono pertanto considerate sia le insegne esposte presso la sede dell’attività imprenditoriale che presso sedi secondarie.

Ai fini della superficie esentata, la norma considera la superficie di 5 metri quadrati come misura da computare in diminuzione alla superficie complessiva delle insegne d’esercizio esposte.

Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, devono essere deliberate dal comune non più entro il 31 ottobre con applicazione dal 1 gennaio dell’anno successivo, ma entro il 31 marzo di ogni anno con efficacia a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno; qualora manchi la delibera le tariffe si intendono prorogate.

 

 

articolo  12 - Interventi per il potenziamento della giustizia tributaria.

Questo articolo di carattere generale ed onnicomprensivo sostituisce l’elenco previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992. L’oggetto della giurisdizione tributaria viene così  individuato in tutte le controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovraimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di mora.

 

 

articolo  15 - Disposizioni per il settore autotrasporto.

L’articolo 15 comma 2 modifica l’art. 67 c. 10-bis del Tuir, stabilendo che la prevista deducibilità al 100% dell’ammortamento, dei canoni di locazione (anche finanziaria), delle spese di  impiego, manutenzione e noleggio relative agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto merci da parte delle imprese di autotrasporto, si applica limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo; per ulteriori impianti la deducibilità sarà limitata al 50%. Analoga disciplina concerne la detraibilità dell’Iva  relativa alle spese di gestione dei suddetti impianti .

 

 

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