articolo 9 - Effetti di precedenti disposizioni fiscali.
Agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie (comma 1 e 2).
E’ prorogata al 31
dicembre 2002 la detrazione Irpef
del 36% relativa
alle spese sostenute per gli
interventi di ristrutturazione edilizia,
prevista dalla Legge 27.12.1997 n. 449 art. 1.
Beneficiari dell’agevolazione fiscale.
Beneficiari sono tutti coloro che sono
assoggettati all’Irpef , residenti o non residenti nel territorio
dello Stato, in particolare:
·
il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile;
·
il titolare di un diretto reale di godimento (uso, usufrutto,
abitazione);
·
il comodatario (chi riceve in uso gratuito l’immobile);
·
il locatario (chi prende in locazione l’immobile);
·
i soci di cooperative a proprietà
indivisa o meno, assegnatari di alloggi;
·
gli imprenditori individuali ma solo per gli immobili che non
rientrano tra quelli strumentali o fra i
“beni merce”;
· i soci di società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, alle stesse
condizioni previste per l’imprenditore individuale.
Detrazione per acquirenti o assegnatari di unità abitative.
La Legge finanziaria 2002 ha previsto la
possibilità di beneficiare della detrazione d’imposta da parte dell’acquirente
o assegnatario per le cooperative, qualora sussistano
contemporaneamente le
seguenti condizioni :
·
l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa, da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, deve avvenire entro
il 30 giugno 2003;
·
l’unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un
edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di
risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo
31 lettera c) e d) comma 1, della legge n. 457/78, riguardanti l’intero
edificio;
·
le opere di restauro, risanamento o ristrutturazione edilizia
devono essere completate dall’impresa entro
il 31 dicembre 2002. Si ritiene che l’agevolazione possa
spettare anche se i lavori di recupero sono stati ultimati prima del 1
gennaio 2002, semprechè siano stati interamente realizzati dopo il 1
gennaio 1998, i relativi atti di vendita siano stati stipulati dopo il
1 gennaio 2002, ed i pagamenti effettuati nel periodo 1 gennaio 2002
– 30 giugno 2003;
· il bonus fiscale
non potrà superare il 25% del prezzo dell’unità immobiliare
risultante dall’atto di compravendita o assegnazione, in ogni caso
la spesa su cui calcolare la detrazione non potrà essere maggiore a
£ 150.000.000 (€ 77.468,53).
Detrazione.
La detrazione per l’anno 2002 è pari al 36%
delle spese per l’intervento edilizio fino ad un massimo di
spesa di € 77.468,53 (£ 150.000.000) per:
·
ogni singolo soggetto che ha sostenuto le spese;
· ogni singola
unità immobiliare oggetto di intervento edilizio;
Per l’anno 2002 nel computare il limite
massimo di spesa è necessario distinguere tra:
- interventi mera
prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per i quali
nel computo del limite
massimo annuo di spese agevolate occorre tener conto delle spese già
sostenute negli anni precedenti.
Esempio:
Se nel 2001 si è beneficiato della detrazione del 36% su £
100.000.000 (€ 51645.69)nel 2000 si potrà beneficiare della
detrazione solo su £ 50.00.000 (€ 25822.85).
- interventi ex novo iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2002, per questi la
detrazione si calcola sul limite massimo di £ 150.000.000
(€ 77.468,53).
Come si effettua la detrazione.
La detrazione spetta solo per le spese
effettivamente pagate nell’anno. Inoltre dal 2002 deve essere
obbligatoriamente ripartita in 10 quote annuali costanti, a partire
dall’anno in cui sono state sostenute e nei nove periodi d’imposta
successivi.
L’importo della quota di detrazione, non
utilizzato in uno degli anni, poiché superiore all’imposta dovuta
non può:
·
essere cumulato con la quota spettante l’anno successivo;
·
portato in diminuzione dell’imposta dovuta l’anno
successivo;
· chiesto a
rimborso.
Tipologie di intervento che danno diritto all’agevolazione.
·
Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, su parti comuni di condomini
(L. 457/1978, art. 31 lettera a), b), c), d) );
·
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, su singole unità immobiliari
di qualsiasi categoria catastale e sulle loro pertinenze (L. 457/1978,
art. 31 lettera b), c), d), ) ;
·
eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto
ascensori, montacarichi, ed altro;
·
opere di cablatura degli edifici;
·
interventi finalizzati al risparmio energetico;
·
opere per il contenimento dell’inquinamento acustico;
·
opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica;
·
messa a norma degli edifici;
·
opere interne;
·
realizzazione di parcheggi pertinenziali;
·
spese per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
·
esecuzione di interventi sugli immobili atti a favorire la
mobilità interna ed esterna di persone portatrici di handicap;
· opere atte ad
evitare infortuni domestici;
Spese detraibili.
·
Progettazione dei lavori;
·
acquisto dei materiali;
·
esecuzione dei lavori;
·
altre prestazioni professionali richieste;
·
relazione di conformità dei lavori alle leggi
vigenti
·
perizie e sopralluoghi;
·
Iva , imposta di bollo e diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
·
oneri di urbanizzazione;
Non rientrano tra le spese che danno diritto
alla detrazione:
·
gli interessi passivi pagati per mutui;
·
i costi sostenuti per traslochi, custodia dei mobili in magazzini.
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