Il
decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei
Ministri il 20/09/2002 dà attuazione alla Direttiva 2000/35/Ce.
Mira a eliminare gli eccessivi ritardi nell’adempimento delle
obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, che
colpiscono in particolare le piccole e medie imprese, e crea un
quadro giuridico volto a scoraggiare
i ritardi di pagamento e a fare in
modo che i creditori pagati in ritardo abbiano diritto ad un
adeguato risarcimento.
La
direttiva e le nuove regole introdotte dal decreto si applicano a
tutti i contratti conclusi dopo l’8 di agosto 2002, fatte salve
le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali
che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
Le
nuove disposizioni scattano per tutti
i rapporti commerciali che implicano un prezzo e sono applicabili
a tutti i contratti tra imprese e tra imprese e la Pubblica
Amministrazione. La novità introdotta da tale decreto è
proprio che gli interessi moratori si applicano a tutte le attività
di impresa.
Il
decreto stabilisce che il
creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori,
salvo il caso che il debitore dimostri che il ritardo nel
pagamento del prezzo pattuito è stato determinato da una causa a
lui non imputabile (cioè la norma impedisce il decorrere degli
interessi se il debitore è in una situazione di impossibilità
derivante da fatti esterni).
Gli
interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Se
il termine non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono
automaticamente (senza la costituzione in mora tramite
raccomandata o altro
atto che intimi di pagare) alla scadenza del termine legale di:
-
30
giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del
debitore o di richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
-
30
giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di
prestazione di servizi, quando non è certa la data di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di
pagamento;
-
30
giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla
prestazione di servizi, quando la data in cui il debitore
riceve la fattura è anteriore a quella di ricevimento delle
merci o delle prestazioni di servizi;
-
30
giorni dalla data dell’accettazione o della verifica
eventualmente prevista per legge o dal contratto ai fini
dell’accertamento della conformità della merce o dei
servizi alle previsioni contrattuali;
-
60
giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti per i
contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari
deteriorabili.
Termini
diversi possono essere stabiliti tra le parti, purché risultino
da accordi scritti e rispettino i limiti dei concordati
sottoscritti dal Ministero delle Attività Produttive e dalle
organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
Il
saggio di interesse sarà dato dal tasso legale
(tasso di riferimento della Banca Centrale Europea) maggiorato
di 7 punti. Nel caso di prodotti alimentari deteriorabili sarà
maggiorato di ulteriori 2 punti ed inderogabile. Il saggio di
interesse sarà rivisto ogni sei mesi e sarà pubblicato al netto
(senza i sette punti di maggiorazione) sulla Gazzetta Ufficiale.
È sempre fatto salvo il diverso accordo tra le parti.
Il
creditore ha diritto al
risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme
non tempestivamente corrispostegli. L’importo delle spese ha
come parametro le tariffe degli avvocati in materia stragiudiziale
(cioè quelle per i contratti e gli accordi). Oltre al recupero
dei costi il creditore può chiedere anche il risarcimento del
maggiore danno (quale ad esempio il danno subito a causa della
carenza di liquidità derivante da ritardi nella riscossione).
Questo risarcimento non spetta se il debitore che paga in ritardo
dimostra che il ritardo non sia a lui imputabile.
Le
parti possono concordare termini diversi da quelli che ruotano
intorno ai 30 giorni, ma rischiano una condanna se lo squilibrio
tra i termini di pagamento è iniquo. Per definire iniquo un
trattamento riservato ad un creditore il decreto usa il principio
di eguaglianza, nel senso che il debitore deve trattare il proprio
creditore con lo stesso metro che applica quando egli è
creditore.
Il
creditore può ottenere con
procedura abbreviata che il decreto ingiuntivo venga emesso
dal tribunale entro 30 giorni, con ordine di pagare entro un
termine che può essere ridotto fino a 20 giorni. Se il debitore
contesta solo alcune voci o alcune somme dovute, il decreto
ingiuntivo può essere eseguito per la parte non contestata,
quindi vi può essere il pignoramento per la riscossione coattiva.
Ottobre
2002
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