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articolo
7 - Rivalutazione del valore di acquisto dei terreni
edificabili
e a destinazione agricola.
L’articolo 7
consente di rideterminare il valore dei terreni edificabili e a
destinazione agricola non
detenuti in regime di impresa, posseduti alla data del 1 gennaio 2002
mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 4%
calcolata sull’intero valore risultante da un’apposita
perizia di stima (quindi non solo sulla differenza tra valore d’acquisto
e valore rivalutato).
Soggetti che possono effettuare la rivalutazione.
· Persone fisiche,
· società semplici,
· associazioni,
· enti non commerciali.
Va sottolineato che nel caso in cui le persone
fisiche, e gli enti non commerciali esercitino attività d’impresa
la rivalutazione potrà effettuarsi limitatamente alle aree che non
costituiscono beni d’impresa.
Per i soggetti in
regime d’impresa, la facoltà di rideterminare il valore dei terreni
edificabili non è completamente esclusa, poiché potranno avvalersi
della rivalutazione prevista dalla legge 342/2000.
Oggetto della rivalutazione.
Le aree interessate alla rivalutazione sono
quelle che al 1 gennaio 2002 risultavano:
· completamente agricole;
· concretamente
destinate all’agricoltura, ma considerate edificabili in base ai
piani urbanistici in
corso di approvazione o definitivamente approvati;
· soggette ad
interventi di lottizzazione o su cui sono state eseguite opere
indirizzate a renderli edificabili.;
· edificabili.
Effetto della rivalutazione.
Mediante l’assoggettamento ad
imposta sostitutiva pari al 4%, calcolata sul valore del
terreno determinato in base ad una perizia giurata di stima
alla data del 1 gennaio 2002, il soggetto interessato alla
rivalutazione può assumere, anziché il costo o il valore di acquisto
del terreno, il valore risultante dalla perizia, riducendo così la
base imponibile assoggetta a tassazione ordinaria in caso di
successiva cessione; pertanto, il costo in termini di tassazione che
il soggetto dovrà complessivamente sostenere qualora ceda il terreno
sarà dato:
-
dall’imposta sostitutiva del 4%, versata sul
valore dei terreni indicati in perizia;
-
dalle imposte che dovrà corrispondere sull’eventuale
plusvalenza realizzata al momento della cessione, plusvalenza
derivante dalla differenza tra il corrispettivo di vendita ed il
valore della perizia incrementato dal costo sostenuto per la redazione
della stessa .
Altra importante conseguenza è quella prevista
dal comma 6, il quale prevede che la rideterminazione del valore di
acquisto dei terreni costituisce valore normale minimo di riferimento:
-
sia ai fini delle imposte sui redditi,
-
sia dell’imposta di registro e dell’imposta
ipotecaria catastale.
Ciò implica che se al
momento della cessione si realizza un prezzo
inferiore a quello periziato, quest’ultimo comunque
rappresenta il valore a cui fare riferimento nel calcolo dell’imposta
di registro e dell’imposta ipotecaria catastale.
La perizia di stima.
La perizia deve essere
redatta e giurata da soggetti iscritti agli albi:
-
degli ingegneri,
-
degli architetti,
-
dei geometri e dei periti industriali edili,
entro il 30 settembre
2002, i quali faranno riferimento al valore assunto dai terreni al 1
gennaio 2002.
Il costo sostenuto per la redazione della perizia incrementa il
valore periziato del terreno, nella misura in cui è stato
effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico. Il contribuente è
tenuto a conservare la perizia ed a esibirla qualora ne venga fatta
richiesta dall’Amministrazione finanziaria.
Versamento imposta sostitutiva
Vi è la possibilità
di pagare l’imposta in due alternative soluzioni :
-
in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2002;
-
oppure in tre rate annuali di uguale importo, sulle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.
articolo
8 - Soppressione dell’INVIM.
Tale disposizione
anticipa di un anno la soppressione dell’Invim disposta dal decreto
legislativo n. 504/92, che ne disponeva la soppressione a decorrere
dal 1 gennaio 2003.
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