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Circolare Fiscale: La Finanziaria 2002"
30/4/2002 - a cura della Dott.ssa Catia Fornasiere

Rivalutazione dei terreni edificabili e non

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pagina 6


articolo  7 -
Rivalutazione del valore di acquisto dei terreni edificabili
e a destinazione agricola.

L’articolo 7 consente di rideterminare il valore dei terreni edificabili e a destinazione agricola  non detenuti in regime di impresa, posseduti alla data del 1 gennaio 2002 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 4%  calcolata sull’intero valore risultante da un’apposita perizia di stima (quindi non solo sulla differenza tra valore d’acquisto e valore rivalutato).

Soggetti che possono effettuare la rivalutazione.

· Persone fisiche,

· società semplici,

· associazioni,

· enti non commerciali.

Va sottolineato che nel caso in cui le persone fisiche, e gli enti non commerciali esercitino attività d’impresa la rivalutazione potrà effettuarsi limitatamente alle aree che non costituiscono beni d’impresa.

Per i soggetti in regime d’impresa, la facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili non è completamente esclusa, poiché potranno avvalersi della rivalutazione prevista dalla legge 342/2000.

Oggetto della rivalutazione.

Le aree interessate alla rivalutazione sono quelle che al 1 gennaio 2002 risultavano:

· completamente agricole;

· concretamente destinate all’agricoltura, ma considerate edificabili in base ai piani  urbanistici in corso di approvazione o definitivamente approvati;

· soggette ad interventi di lottizzazione o su cui sono state eseguite opere indirizzate a renderli edificabili.;

· edificabili.

Effetto della rivalutazione.

Mediante l’assoggettamento ad  imposta sostitutiva pari al 4%, calcolata sul valore del  terreno determinato in base ad una perizia giurata di stima alla data del 1 gennaio 2002, il soggetto interessato alla rivalutazione può assumere, anziché il costo o il valore di acquisto del terreno, il valore risultante dalla perizia, riducendo così la base imponibile assoggetta a tassazione ordinaria in caso di successiva cessione; pertanto, il costo in termini di tassazione che il soggetto dovrà complessivamente sostenere qualora ceda il terreno sarà dato:

-          dall’imposta sostitutiva del 4%, versata sul valore dei terreni indicati in perizia;

-          dalle imposte che dovrà corrispondere sull’eventuale plusvalenza realizzata al momento della cessione, plusvalenza derivante dalla differenza tra il corrispettivo di vendita ed il valore della perizia incrementato dal costo sostenuto per la redazione della stessa .

Altra importante conseguenza è quella prevista dal comma 6, il quale prevede che la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituisce valore normale minimo di riferimento:

-                                   sia ai fini delle imposte sui redditi,

-                                   sia dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria catastale.

Ciò implica che se al momento della cessione si realizza un prezzo  inferiore a quello periziato, quest’ultimo comunque rappresenta il valore a cui fare riferimento nel calcolo dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria catastale.

La perizia di stima.

La perizia deve essere redatta e giurata da soggetti iscritti agli albi:

-      degli ingegneri,

-      degli architetti,

-      dei geometri e dei periti industriali edili,

entro il 30 settembre 2002, i quali faranno riferimento al valore assunto dai terreni al 1 gennaio 2002.

Il costo sostenuto per la redazione della perizia incrementa il valore periziato del terreno, nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico. Il contribuente è tenuto a conservare la perizia ed a esibirla qualora ne venga fatta richiesta dall’Amministrazione finanziaria.

Versamento imposta sostitutiva

Vi è la possibilità di pagare l’imposta in due alternative soluzioni :

-      in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2002;

-      oppure in tre rate annuali di uguale importo, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

articolo  8 - Soppressione dell’INVIM.

Tale disposizione anticipa di un anno la soppressione dell’Invim disposta dal decreto legislativo n. 504/92, che ne disponeva la soppressione a decorrere dal 1 gennaio 2003.

 

 

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