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Contratti formazione lavoro:
anche nel periodo di prova è necessaria la formazione


Con sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 82 dell’8 gennaio 2003 viene ulteriormente confermato il principio secondo il quale in tutte le fasi dello svolgimento del contratto di formazione lavoro - compreso il periodo di prova - il rapporto deve essere caratterizzato dagli elementi scaturenti dalla causa mista del particolare rapporto.

Nel periodo di prova di un rapporto di formazione e lavoro il dipendente non può essere impegnato solo nell’attività lavorativa: se infatti viene a provarsi la mancanza della fase formativa, il patto di prova non è valido. Il caso ha riguardato un lavoratore assunto con contratto di formazione lavoro con regolare previsione contrattuale del periodo di prova.
 Successivamente licenziato per mancato superamento della prova medesima, impugnava il licenziamento comminatogli, sostenendo che nel periodo di prova egli aveva svolto unicamente attività lavorativa propria della qualifica da conseguire senza ricevere contestualmente alcuna formazione. L’azienda si è difesa sostenendo che, nel rapporto di formazione e lavoro, l’attività formativa può intervenire in un momento successivo alla fase di esperienza pratica e ritenendo che il periodo di prova fosse utilizzabile esclusivamente per l’individuazione della idoneità pratica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni professionali cui mira il contratto di formazione lavoro. Già il Pretore adìto aveva ritenuto che nel periodo di prova previsto da un contratto di formazione e lavoro si richieda l’alternanza dell’esperienza pratica e della formazione, in virtù della natura di causa mista del contratto di lavoro in esame; avendo accertato che tale alternanza non si era verificata, era stato dichiarato illegittimo il licenziamento.
 La decisione veniva confermata in grado di appello ma l’azienda datrice proponeva ulteriore ricorso per Cassazione censurando la sentenza del tribunale per erronea interpretazione della normativa sul contratto di formazione e lavoro.
 La Suprema Corte ha ulteriormente rigettato il ricorso, sostenendo che - per sua stessa costante giurisprudenza - lo scopo del contratto di formazione e lavoro è quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro riconoscendo al datore di lavoro discrezionalità nella alternanza fra la fase pratica e quella teorica. 
Tuttavia - ha osservato la Corte - non consente di espungere del tutto dalla fase di esecuzione del contratto una delle due fasi, atteso il rapporto di coessenzialità fra le stesse esistente, con la conseguenza che il periodo di prova in tanto è rilevante per giudicare le attitudini del lavoratore in formazione in quanto nello stesso, sia pure con cadenze diverse rispetto a quelle previste dal programma, siano presenti entrambe le predette fasi coessenziali al raggiungimento dello scopo di inserimento nel mondo del lavoro.
 Già in precedente sentenza, infatti, la medesima Corte si era anche soffermata sulla compatibilità del periodo di prova nel contratto di formazione lavoro: l’eccezione era stata sollevata con riguardo alla potenziale insussistenza delle condizioni che motivassero la prova medesima, tenuto conto che la professionalità conseguita dal lavoratore fosse valutabile solo alla fine o durante il rapporto e, pertanto, il modesto periodo di prova non consentisse una piena valutazione delle capacità del dipendente nelle mansioni da conseguire.
Aveva invece statuito la Corte che il periodo di prova in un contratto di formazione lavoro non andava interpretato con la rigida valutazione delle capacità del lavoratore espresse nell’esecuzione delle mansioni da conseguire, ma si doveva intendere nella valutazione della idoneità e predisposizione attiva del lavoratore al recepimento del contenuto del ciclo formativo ad esso impartito dal datore di lavoro.

 


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