Contratti
formazione lavoro:
anche nel periodo di prova è necessaria la formazione
Con sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 82 dell’8
gennaio 2003 viene ulteriormente confermato il principio secondo il
quale in tutte le fasi dello svolgimento del contratto di formazione
lavoro - compreso il periodo di prova - il rapporto deve essere
caratterizzato dagli elementi scaturenti dalla causa mista del
particolare rapporto.
Nel periodo di prova di un rapporto di formazione e lavoro il dipendente
non può essere impegnato solo nell’attività lavorativa: se infatti
viene a provarsi la mancanza della fase formativa, il patto di prova non
è valido. Il caso ha riguardato un lavoratore assunto con contratto di
formazione lavoro con regolare previsione contrattuale del periodo di
prova.
Successivamente licenziato per mancato superamento della prova
medesima, impugnava il licenziamento comminatogli, sostenendo che nel
periodo di prova egli aveva svolto unicamente attività lavorativa
propria della qualifica da conseguire senza ricevere contestualmente
alcuna formazione. L’azienda si è difesa sostenendo che, nel rapporto
di formazione e lavoro, l’attività formativa può intervenire in un
momento successivo alla fase di esperienza pratica e ritenendo che il
periodo di prova fosse utilizzabile esclusivamente per
l’individuazione della idoneità pratica del lavoratore allo
svolgimento delle mansioni professionali cui mira il contratto di
formazione lavoro. Già il Pretore adìto aveva ritenuto che nel periodo
di prova previsto da un contratto di formazione e lavoro si richieda
l’alternanza dell’esperienza pratica e della formazione, in virtù
della natura di causa mista del contratto di lavoro in esame; avendo
accertato che tale alternanza non si era verificata, era stato
dichiarato illegittimo il licenziamento.
La decisione veniva confermata in grado di appello ma l’azienda
datrice proponeva ulteriore ricorso per Cassazione censurando la
sentenza del tribunale per erronea interpretazione della normativa sul
contratto di formazione e lavoro.
La Suprema Corte ha ulteriormente rigettato il ricorso, sostenendo
che - per sua stessa costante giurisprudenza - lo scopo del contratto di
formazione e lavoro è quello di favorire un ingresso guidato dei
giovani nel mondo del lavoro riconoscendo al datore di lavoro
discrezionalità nella alternanza fra la fase pratica e quella
teorica.
Tuttavia - ha osservato la Corte - non consente di espungere del tutto
dalla fase di esecuzione del contratto una delle due fasi, atteso il
rapporto di coessenzialità fra le stesse esistente, con la conseguenza
che il periodo di prova in tanto è rilevante per giudicare le
attitudini del lavoratore in formazione in quanto nello stesso, sia pure
con cadenze diverse rispetto a quelle previste dal programma, siano
presenti entrambe le predette fasi coessenziali al raggiungimento dello
scopo di inserimento nel mondo del lavoro.
Già in precedente sentenza, infatti, la medesima Corte si era
anche soffermata sulla compatibilità del periodo di prova nel contratto
di formazione lavoro: l’eccezione era stata sollevata con riguardo
alla potenziale insussistenza delle condizioni che motivassero la prova
medesima, tenuto conto che la professionalità conseguita dal lavoratore
fosse valutabile solo alla fine o durante il rapporto e, pertanto, il
modesto periodo di prova non consentisse una piena valutazione delle
capacità del dipendente nelle mansioni da conseguire.
Aveva invece statuito la Corte che il periodo di prova in un contratto
di formazione lavoro non andava interpretato con la rigida valutazione
delle capacità del lavoratore espresse nell’esecuzione delle mansioni
da conseguire, ma si doveva intendere nella valutazione della idoneità
e predisposizione attiva del lavoratore al recepimento del contenuto del
ciclo formativo ad esso impartito dal datore di lavoro.
|