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Circolare Fiscale: La Finanziaria 2002"
30/4/2002 - a cura della Dott.ssa Catia Fornasiere
Rivalutazione dei beni d'impresa

 

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pagina 3


articolo  3 -
Disposizioni in materia di beni di impresa.

 

L’articolo 3 della manovra finanziaria 2002 riguarda il trattamento fiscale dei beni di impresa, riproponendo o prorogando norme agevolative già presenti nell’ordinamento tributario.

Nel dettaglio:

I.         Ai commi 1, 2 e 3, la rivalutazione dei beni  di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge n. 342 del 2000 viene estesa anche ai beni acquistati nel corso del 2000 e soprattutto, a quelli in leasing riscattati in tale anno. E’ pertanto possibile rivalutare i beni posseduti al 31 dicembre 2000, presenti  nel bilancio dell’esercizio 2001 approvato nel 2002. Il maggior valore attribuito in seguito a rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal 2003.

Determinazione dell’imposta sostitutiva.

Sul maggior valore derivante dalla rivalutazione ed iscritta in bilancio è applicata un’imposta pari al:

· 19% per i beni ammortizzabili quali: fabbricati ammortizzabili, impianti, macchinari, mobili, macchine d’ufficio, autoveicoli, autovetture, motoveicoli, attrezzatura, diritti di brevetto industriale, diritti di concessione, marchi di fabbrica,

· 15% per i beni non ammortizzabili: terreni, fabbricati non ammortizzabili, partecipazioni non azionarie di società di società controllate o collegate, azioni di società controllate o collegate.

Modalità di pagamento.

L’imposta può essere alternativamente pagata:

· in un’unica soluzione per l’intero importo dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

· in due rate di pari importo di cui la prima pari al 50% dell’imposta, entro il termine di versamento del saldo delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi dell’esercizio in cui si è effettuata la rivalutazione; la seconda rata per il restante 50%, maggiorata degli interessi in misura pari al 6% annuo, entro il termine di versamento del saldo delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta successivo.

· in tre rate di ugual importo di cui la seconda e la terza rata maggiorate degli interessi in misura pari al 6% annuo. La prima rata dovrà essere pagata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui avviene la dichiarazione; la seconda rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi del periodo successivo; la terza entro il termine di versamento a saldo delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi del secondo periodo successivo.

Beni rivalutabili.

La rivalutazione deve essere effettuata per categorie omogenee di beni, così individuabili:

· azioni di società controllate o collegate e partecipazioni non azionarie in società controllate o collegate;

· beni mobili non registrati, che devono essere raggruppati in categorie omogenee in base a due criteri:

1)      l’anno di acquisizione;

2)      il coefficiente di ammortamento.

· beni immateriali, per i quali la rivalutazione può essere fatta distintamente per ciascun bene;

· beni immobili, classificabili in bilancio tra le immobilizzazioni e non semplicemente beni-merce per l’impresa. Le categorie omogenee individuabili sono:

1)      aree non fabbricabili;

2)      aree fabbricabili con la stessa destinazione urbanistica;

3)      fabbricati non strumentali;

4)      fabbricati strumentali per destinazione;

5)      fabbricati strumentali per natura.

· per  i beni mobili iscritti in pubblici registri le categorie omogenee sono così individuabili:

1)      aeromobili: aerei ed elicotteri;

2)      veicoli: autocarri, rimorchi, autovetture, moto;

3)      navi ed imbarcazioni iscritte;

4)      navi ed imbarcazioni non iscritte;

· i  beni  a  deducibilità  limitata  possono  essere  esclusi  dalla  categoria  omogenea  di appartenenza.

Restano pertanto esclusi beni quali il magazzino, i costi pluriennali ( costi per ricerca e sviluppo, spese pubblicitarie, spese d’impianto e d’ampliamento, spese di costituzione), i fabbricati che sono oggetto di scambio dell’impresa, ecc.

Rispetto alla versione precedente del provvedimento questa nuova rivalutazione dei beni ha il vantaggio per le società di capitali, di poter memorizzare nel cosiddetto canestro A dei crediti di imposta pieni l’ammontare dell’imposta sostitutiva versata, per contro la possibilità di dedurre i maggiori ammortamenti dovuti alla rivalutazione scatta solo dal secondo periodo di imposta successivo al pagamento dell’imposta.

 

Per informazioni i nostri uffici sono aperti dalla 08,30 alle 12,30 e dalla 15,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì

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