articolo
3 - Disposizioni in materia di beni di impresa.
L’articolo 3 della manovra finanziaria 2002 riguarda il trattamento
fiscale dei beni di impresa, riproponendo o prorogando norme
agevolative già presenti nell’ordinamento tributario.
Nel dettaglio:
I.
Ai commi 1, 2 e 3, la rivalutazione dei beni di
impresa e delle partecipazioni di cui alla legge n. 342 del 2000
viene estesa anche ai beni acquistati nel corso del 2000 e
soprattutto, a quelli in leasing riscattati in tale anno. E’
pertanto possibile rivalutare i beni posseduti al 31 dicembre 2000,
presenti nel bilancio
dell’esercizio 2001 approvato nel 2002. Il maggior valore attribuito
in seguito a rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai
fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal 2003.
Determinazione dell’imposta
sostitutiva.
Sul maggior valore derivante dalla rivalutazione ed iscritta in
bilancio è applicata un’imposta pari al:
· 19%
per i beni ammortizzabili quali: fabbricati ammortizzabili,
impianti, macchinari, mobili, macchine d’ufficio, autoveicoli,
autovetture, motoveicoli, attrezzatura, diritti di brevetto
industriale, diritti di concessione, marchi di fabbrica,
· 15% per i beni non
ammortizzabili: terreni, fabbricati non ammortizzabili, partecipazioni
non azionarie di società di società controllate o collegate, azioni
di società controllate o collegate.
Modalità di
pagamento.
L’imposta può
essere alternativamente pagata:
· in un’unica soluzione per l’intero
importo dovuto, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
· in due rate di pari importo
di cui la prima pari al 50% dell’imposta, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte dovute sulla base della
dichiarazione dei redditi dell’esercizio in cui si è effettuata la
rivalutazione; la seconda rata per il restante 50%, maggiorata degli
interessi in misura pari al 6% annuo, entro il termine di versamento
del saldo delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei
redditi del periodo d’imposta successivo.
· in tre rate di ugual importo
di cui la seconda e la terza rata maggiorate degli interessi in misura
pari al 6% annuo. La prima rata dovrà essere pagata entro il termine
di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute sulla base
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui avviene la
dichiarazione; la seconda rata entro il termine di versamento a saldo
delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi del periodo
successivo; la terza entro il termine di versamento a saldo delle
imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi del secondo
periodo successivo.
Beni rivalutabili.
La rivalutazione deve
essere effettuata per categorie omogenee di beni, così individuabili:
· azioni di società controllate o collegate e partecipazioni non
azionarie in società controllate o collegate;
· beni mobili non registrati, che devono essere raggruppati in
categorie omogenee in base a due criteri:
1)
l’anno di acquisizione;
2)
il coefficiente di ammortamento.
· beni
immateriali, per i quali la rivalutazione può essere fatta
distintamente per ciascun bene;
· beni immobili,
classificabili in bilancio tra le immobilizzazioni e non semplicemente
beni-merce per l’impresa. Le categorie omogenee individuabili sono:
1)
aree non fabbricabili;
2)
aree fabbricabili con la stessa destinazione
urbanistica;
3)
fabbricati non strumentali;
4)
fabbricati strumentali per destinazione;
5)
fabbricati strumentali per natura.
· per
i beni mobili iscritti in pubblici registri le categorie
omogenee sono così individuabili:
1)
aeromobili: aerei ed elicotteri;
2)
veicoli: autocarri, rimorchi, autovetture, moto;
3)
navi ed imbarcazioni iscritte;
4)
navi ed imbarcazioni non iscritte;
· i beni
a deducibilità
limitata possono
essere esclusi
dalla categoria
omogenea di
appartenenza.
Restano pertanto esclusi beni quali il
magazzino, i costi pluriennali ( costi per ricerca e sviluppo, spese
pubblicitarie, spese d’impianto e d’ampliamento, spese di
costituzione), i fabbricati che sono oggetto di scambio dell’impresa,
ecc.
Rispetto alla versione precedente del
provvedimento questa nuova rivalutazione dei beni ha il vantaggio per
le società di capitali, di poter memorizzare nel cosiddetto canestro
A dei crediti di imposta pieni l’ammontare dell’imposta
sostitutiva versata, per contro la possibilità di dedurre i maggiori
ammortamenti dovuti alla rivalutazione scatta solo dal secondo periodo
di imposta successivo al pagamento dell’imposta.
|