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Circolare Fiscale: La Finanziaria 2002"
30/4/2002 - a cura della Dott.ssa Catia Fornasiere

Esclusione immobili strumentali d'impresa

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  II.                 Ai commi 4, 5 e 6, viene ripresa la disciplina sostitutiva prevista dall’articolo 30 della legge Finanziaria 1998, riconoscendo così agli imprenditori individuali la facoltà di escludere gli immobili strumentali dal patrimonio aziendale  mediante il pagamento di un imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Irap e dell’Iva.

Condizioni necessarie  per usufruire dell’estromissione:

· l’agevolazione  riguarda solo  beni  strumentali  per  destinazione, cioè immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale.

· gli  immobili  devono  risultare utilizzati  direttamente  dall’imprenditore  alla  data  del  30 novembre 2001, restano  pertanto esclusi quelli in uso da terzi a qualsiasi titolo (locazione, comodato, ecc.) o destinati all’uso personale dello stesso imprenditore.

· l’estromissione deve  essere  effettuata entro il  30  aprile  2002  ed  ha effetto  dal  periodo d’imposta in corso al 31 gennaio 2002.

Determinazione dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva è pari al 10% calcolato sulla differenza tra il valore normale degli immobili ed il relativo costo fiscalmente riconosciuto (il quale normalmente coincide con il costo storico, eventualmente maggiorato dell’Iva indetraibile,  meno le quote di ammortamento dedotte). Il valore normale del bene è determinato moltiplicando la rendita catastale  rivaluta del 5% per i seguenti coefficienti:

· 50 se immobile del gruppo catastale D (opificio) oppure alla categoria catastale A/10 (ufficio);

· 34 se immobile catastale della categoria  C/1 (negozio);

· 100 in tutti gli altri casi.

Qualora la cessione riguardi un immobile soggetto ad Iva, l’imposta sostitutiva dovrà essere aumentata di un importo pari al 30% dell’Iva applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.

Modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva.

· il 40%  dell’imposta deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001, di norma il 31 luglio 2002 per coloro che presentano l’Unico in posta o banca ed il 31 ottobre 2002 per chi lo presenta in via telematica;

· la restante parte in due rate di pari importo sulle quali sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente alla rispettiva rata, rispettivamente entro il 16 dicembre 2002 ed entro il 16 marzo 2003.

 

 

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