II.
Ai commi 4, 5 e 6, viene ripresa la disciplina
sostitutiva prevista dall’articolo 30 della legge Finanziaria 1998,
riconoscendo così agli imprenditori individuali la facoltà di escludere
gli immobili strumentali dal patrimonio aziendale
mediante il pagamento di un imposta sostitutiva dell’Irpef,
dell’Irap e dell’Iva.
Condizioni necessarie
per usufruire dell’estromissione:
· l’agevolazione
riguarda solo beni
strumentali per
destinazione, cioè immobili utilizzati esclusivamente per
l’esercizio dell’impresa commerciale.
· gli
immobili devono
risultare utilizzati direttamente dall’imprenditore alla
data del
30 novembre 2001,
restano pertanto esclusi
quelli in uso da terzi a qualsiasi titolo (locazione, comodato, ecc.)
o destinati all’uso personale dello stesso imprenditore.
· l’estromissione deve essere
effettuata entro il 30
aprile 2002
ed ha effetto
dal periodo d’imposta
in corso al 31 gennaio 2002.
Determinazione dell’imposta
sostitutiva.
L’imposta sostitutiva è pari al 10% calcolato sulla differenza
tra il valore normale degli immobili ed il relativo costo fiscalmente
riconosciuto (il quale normalmente coincide con il costo storico,
eventualmente maggiorato dell’Iva indetraibile,
meno le quote di ammortamento dedotte). Il valore normale del
bene è determinato moltiplicando la rendita catastale
rivaluta del 5% per i seguenti coefficienti:
· 50 se immobile
del gruppo catastale D (opificio) oppure alla categoria catastale A/10
(ufficio);
· 34 se immobile
catastale della categoria C/1
(negozio);
· 100 in tutti
gli altri casi.
Qualora la cessione
riguardi un immobile soggetto ad Iva, l’imposta sostitutiva dovrà
essere aumentata di un importo pari al 30% dell’Iva applicabile al
valore normale con l’aliquota propria del bene.
Modalità di pagamento
dell’imposta sostitutiva.
· il 40%
dell’imposta deve essere versata entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in
corso alla data del 1 gennaio 2001, di norma il 31 luglio 2002 per
coloro che presentano l’Unico in posta o banca ed il 31 ottobre 2002
per chi lo presenta in via telematica;
· la restante parte in due rate di pari importo sulle quali sono
dovuti interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente
alla rispettiva rata, rispettivamente entro il 16 dicembre 2002 ed
entro il 16 marzo 2003.
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