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Circolare Fiscale: La Finanziaria 2002"
30/4/2002 - a cura della Dott.ssa Catia Fornasiere

Assegnazione ai soci dei beni non strumentali

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  III.              L’articolo 3  comma 7 ripropone le disposizioni  della legge 449/1997 art. 29 riguardanti l’assegnazione  ai soci di beni d’impresa non strumentali, e la trasformazione in società semplice, riaprendo i termini della disciplina agevolativa  al 30 settembre 2002.

Soggetti che possono effettuare l’assegnazione o la cessione  a  titolo oneroso sono:

· società in nome collettivo;

· società in accomandita semplice;

· società a responsabilità limitata;

· società  per azioni;

· società in accomandita per azioni;

Beneficiari di tale assegnazione o cessione  sono i  soci, sia persone fisiche che non, iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero ascrivibili entro 1 gennaio 2002 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001.

Beni oggetto dell’assegnazione o della cessione a titolo oneroso sono:

·   Beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, indicati all’articolo 40 c. 2 primo periodo del Tuir, cioè diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della società.

·   Beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

·   Quote di partecipazione in società residenti o non residenti.

Calcolo dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva è pari al 10% calcolato sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto. Qualora l’assegnazione o cessione riguardi beni soggetti ad Iva, la società può scegliere tra l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari ovvero, l’applicazione di una maggiorazione dell’imposta sostitutiva pari al 30% dell’Iva applicabile al valore normale del bene, con l’aliquota propria del medesimo.

Determinazione del valore normale.

·   Per gli immobili il valore normale può essere determinato applicando alternativamente uno dei seguenti criteri :

1) moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti coefficienti:

·       50 per immobili appartenenti al gruppo catastale D (opificio) o alla categoria catastale A/10 (ufficio);

·       34 per immobili della categoria catastale C/1 (negozio);

·       100 in tutti gli altri casi.

2) in base ai criteri previsti all’articolo 9 del DPR 917/86, cioè al prezzo mediamente praticato sul mercato per  beni della stessa specie, commercializzati nello stesso luogo e nello stesso periodo.

3) attribuendo all’immobile un valore intermedio tra il valore catastale e quello di mercato.

Versamento dell’imposta sostitutiva.

· 40% dell’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 novembre 2002;

· la restante parte in quote di pari importo, del 30% ciascuna, entro il 16 febbraio 2003 ed entro il 16 maggio 2003.

 

 

Per informazioni i nostri uffici sono aperti dalla 08,30 alle 12,30 e dalla 15,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì

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