III.
L’articolo 3 comma
7 ripropone le disposizioni della
legge 449/1997 art. 29 riguardanti l’assegnazione ai soci di beni d’impresa non strumentali, e la
trasformazione in società semplice, riaprendo i termini della
disciplina agevolativa al
30 settembre 2002.
Soggetti che possono
effettuare l’assegnazione o la cessione
a titolo oneroso
sono:
· società in
nome collettivo;
· società in
accomandita semplice;
· società a
responsabilità limitata;
· società
per azioni;
· società in
accomandita per azioni;
Beneficiari di tale
assegnazione o cessione sono
i soci, sia persone
fisiche che non, iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data
del 30 settembre 2001, ovvero ascrivibili entro 1 gennaio 2002 in
forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1
ottobre 2001.
Beni oggetto dell’assegnazione
o della cessione a titolo oneroso sono:
· Beni immobili
diversi da quelli strumentali per destinazione, indicati all’articolo
40 c. 2 primo periodo del Tuir, cioè diversi da quelli utilizzati
esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della
società.
· Beni mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali
nell’attività propria dell’impresa.
·
Quote di partecipazione in società residenti o non residenti.
Calcolo dell’imposta
sostitutiva.
L’imposta
sostitutiva è pari al 10% calcolato sulla differenza tra il valore
normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Qualora l’assegnazione o cessione riguardi beni soggetti ad Iva, la
società può scegliere tra l’applicazione dell’Iva nei modi
ordinari ovvero, l’applicazione di una maggiorazione dell’imposta
sostitutiva pari al 30% dell’Iva applicabile al valore normale del
bene, con l’aliquota propria del medesimo.
Determinazione del
valore normale.
·
Per gli immobili il
valore normale può essere determinato applicando alternativamente uno
dei seguenti criteri :
1)
moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti
coefficienti:
·
50 per immobili appartenenti al gruppo catastale D (opificio) o alla
categoria catastale A/10 (ufficio);
·
34 per immobili della categoria catastale C/1 (negozio);
·
100 in tutti gli altri casi.
2)
in base ai criteri previsti all’articolo 9 del DPR 917/86, cioè
al prezzo mediamente praticato sul mercato per
beni della stessa specie, commercializzati nello stesso luogo e
nello stesso periodo.
3)
attribuendo all’immobile un valore intermedio
tra il valore catastale e quello di mercato.
Versamento dell’imposta
sostitutiva.
· 40% dell’imposta
sostitutiva deve essere versata entro il 16 novembre 2002;
· la restante parte in quote di pari importo, del 30% ciascuna, entro
il 16 febbraio 2003 ed entro il 16 maggio 2003.
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