articolo 4 - Riserve e fondi in sospensione di
imposta.
Le riserve e gli altri
fondi in sospensione di imposta, anche qualora imputati al capitale
sociale o al fondo di dotazione, potranno essere assoggettati a
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 19%
a condizione che gli stessi siano presenti nel bilancio o rendiconto
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2001. L’imposta dovrà
essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio
2001 mediante il versamento di tre rate; la prima pari al 45% dell’imposta
entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative al 2001, le altre due pari al 35% e al 20% dell’imposta,
entro analoga scadenza negli anni successivi
maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo. L’imposta
sostitutiva è indeducibile e può essere imputata alle riserve o agli
altri fondi del bilancio o del rendiconto.
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